I fondi pensione e altre organizzazioni individuate unanimemente dai soci promotori sono ammessi a partecipare con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.
L'ammissione dei soci aggregati è subordinata alla presentazione, contestualmente alla domanda di adesione, di una comunicazione a firma del legale rappresentante, nella quale si attesti che l'ordinamento interno del fondo è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i fondi istituiti successivamente al 21 aprile 1993 per quanto attiene ai seguenti aspetti: